Quando i sindacalisti avevano davvero a cuore i lavoratori: Don Bosco e il primo contratto di apprendistato

di Davide Gionco

Forse a pochi è noto come il primo contratto di lavoro “sindacale” stipulato in Italia, nel 1852, fu scritto grazie alla intermediazione di san Giovanni Bosco, il fondatore dei salesiani, il quale si premurò di tutelare anche legalmente i diritti e doveri di un ragazzo di Mondovì (CN) ospite del suo oratorio.
Si tratta della prima azione sindacale registrata in Italia.
Solo successivamente, nel 1870, si formarono le prime “leghe di resistenza“, associazioni in qualche modo equiparabili ai sindacati del XIX secolo.
Ciò che impressiona dalla lettura del testo di questo primo contratto di appredistato è come alcuni “diritti” garantiti nel 1852 dell’azione “sindacale”di Don Bosco, che realmente aveva a cuore la vita di quel ragazzo, siano diritti che oggi gli apprendisti in Italia si sognano: imparare una professione, fare il lavoro per cui si è stati assunti, il diritto al riposo festivo e il diritto ad essere retribuiti.


Convenzione tra il Sig. Giuseppe Bertolino Mastro Minusiere, dimorante in Torino ed il giovane Giuseppe Odasso natìo di Mondovi, con intervento del Rev.do Sacerdote Giovanni Bosco, e coll’ assistenza e fideiussione del padre del detto giovane Vincenzo Odasso natìo di
Garessio, domiciliato in questa capitale.
Per la presente scrittura a doppio originale da potersi insinuare a semplice richiesta d’una delle due parti fattasi nella Casa dell’Oratorio esistente in Torino sotto il titolo di San Francesco di Sales venne pattuito quanto infra: 
1. Il Sig. Bertolino Giuseppe Mastro Mínusíere esercente la professione in Toríno, riceve nella qualità di apprendista nell’arte di falegname il giovane Giuseppe Odasso, natìo di Mondovì, del vivente Vincenzo natìo di Garessío e in questa capitale domiciliato, e si obbliga di insegnargli l’arte suddetta, per lo spazio d’anni due che si dichiarano aver avuto principio col primo del corrente anno e aver termine con tutto il milleottocentocinquantatre; di dare al medesimo nel corso del suo apprendimento le necessarie istruzioni e le migliori regole onde ben imparare ad esercitare l’arte suddetta; di dargli relativamente alla sua condotta morale e civile quegli opportuni salutari avvisi che darebbe un buon padre al proprio figlio; correggerlo amorevolmente in caso di qualche suo mancamento, sempre però con semplici parole di ammonizione e non mai con atto alcuno di maltrattamento; occupando inoltre continuamente in lavori propri dell’arte sua, e proporzionati alla di lui età e capacità, ed alle fisiche sue forze, ed escluso ogni qualunque altro servizio che fosse estraneo alla professione.
2. Dichiara formalmente e si obbliga l’anzidetto Mastro di lasciar liberi per intiero tutti i giorni festivi dell’anno, onde l’apprendista possa attendere alle sacre funzioni, alla scuola domenicale, e ad ogni altro dovere che gli incombe come allievo dell’Oratorio anzidetto……….Qualora l’apprendista dovesse per ragioni di malattia od altro legittimo impedimento assentarsi dal suo dovere per uno spazio di tempo eccedente li giorni quindici, s’intenderà in tal caso dovuta al Mastro una buonificazione, alla quale soddisfarà l’apprendista mediante l’attendenza al lavoro, terminati li due anni,dell’apprendimento, per altrettanti giorni a servizio dello stesso mastro, quanti si farà risultare essere stati quelli della detta di lui assenza……….
3. Lo stesso Mastro si obbliga di corrispondere settimanalmente all’apprendista l’importare della sua mercede, stata convenuta in centesimi, trenta al giorno per li primi sei mesi, ed in centesimi quaranta per il secondo semestre del corrente anno 1852 ed in
centesimi sessanta a principiare dal primo gennaio milleottocentocinquantatre, fino al terminare dell’apprendimento. Si obbliga inoltre di segnare al fine di ciaschedun mese, in un apposito foglio che gli verrà presentato, e schiettamente dichiarare quale sia stata la condotta durante il mese tenuta dall’apprendista……….
4. Il giovane Odasso promette e si obbliga di prestare, per tutto il tempo dell’apprendimento il suo servizio al detto Mastro Minusiere,con prontezza assiduità ed attenzione, di essere docile, rispettoso, ed obbediente al medesimo, comportandosi verso di lui come il dovere di buon apprendista richiede; e per cautela e, guarentígia di tale obbligazione presta per sícurtà il qui presente ed accettante suo padre Vincenzo Odasso il quale si obbliga al ristoro verso l’anzidetto mastro di ogni danno che per causa dell’apprendísta venisse a soffrire, sempre che però tale danno potesse all’apprendista, giustamente venir imputato, fosse cioè per risultar proveniente da volontà spiegata e maliziosa, e non quale un semplice effetto di accidentalità, o per conseguenza d’imperízía nell’arte.
5. Avvenendo il caso in cui l’apprendista fosse per venire espulso in seguito a qualche suo mancamento, dalla Casa dell’Oratorio, di cui presentemente è allievo, cessando allora ogni suo rapporto col Direttore dell’Oratorio si intenderà conseguentemente anche cessata ogni influenza e relazione tra esso Sig. Direttore ed il Maestro Minusiere summentorato. Ma quando il commesso mancamento ríguardasse soltanto l’oratorío e non rimettesse particolarmente il Mastro suddetto, s’intenderà ciò nonostante durativa ed obbligatoria nel resto la presente convenzíone, fino al compimento dello stabilito termine di due anni, relativamente ad ogni altra condizione concernente esso
Mastro, l’apprendista, ed il fídeiussore……….
6. Il Sig. Direttore dell’Oratorio summentorato promette di prestare la sua assistenza per la buona condotta dell’apprendista infínattantoché continuerà questi ad appartenere all’Oratorio, epperò accoglierà sempre con premura qualunque lagnanza che occorresse al Sig. Mastro di fare sui díportamenti del detto giovane. Locché tutto promettono i contraenti, ciascheduno per la parte che personalmente lo concerne, di attendere ed osservare esattamente, sotto pena del risarcímento dei danni.
Ed in fede si sono appíè della presente sottoscritti:

Torino, dalla Casa dell’Oratorio di San Francesco di Sales, addì 8 febbraio 1852.
Giuseppe Bertolino
Odasso Giuseppe
Odasso Víncenzo
Sac. Bosco Giovanni


Oggi, purtroppo, i sindacati hanno come principale impegno il mantenimento di se stessi. Quindi svolgono delle “battaglie” contro l’unico “dato di lavoro debole”, che è lo Stato.
Per quanto riguarda le trattative verso datori di lavoro del settore privato, i sindacati hanno le armi spuntate: con una disoccupazione all’11% (e superiore nelle aree più povere del Paese) e la libera circolazione delle merci, i datori di lavoro non temono gli scioperi, in quanto in ogni momento possono licenziare un lavoratore che si lamenta, certi di trovarne molti altri disponibili che non creeranno gli stessi problemi.
In modo del tutto analogo i datori di lavoro non temono le manifestazioni pubbliche o gli interventi dello Stato, in quanto in qualsiasi momento possono decidere di chiudere il sito produttivo in Italia per trasferirlo in Slovacchia o in altri paesi con minori esigenze salariali e sociali.
L’unica cosa che potrebbero ancora fare oggi i sindacati, se davvero ci tenessero ai lavoratori, è chiedere a gran voce al Governo che si ponga fine alla libera circolazione delle merci, il che renderebbe sconveniente per i produttori delocalizzarsi all’estero e chiedere a gran voce un aumento degli investimenti pubblici, anche a costo di aumentare il debito pubblico, per creare nuovi posti di lavoro.
In questo modo i sindacati recuperebbero potere contrattuale e potrebbero dedicarsi a tutelare i diritti dei lavoratori.

Nulla del genere, purtroppo, si vede sul panorama italiano. Se qualcuno fosse interessato a creare un sindacato con le idee chiare su come tutelare i lavoratori, ci contatti. Forse mettendo insieme delle persone che ci credono, si potrebbe far nascere il primo sindacato italiano del XXI secolo.

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