
di Augusto Anselmo
Il carattere fondamentale di queste situazioni di appartenenza fondiaria collettiva, sta, appunto, in questo dato giuridico, costituito dal titolo dell’appartenenza; cioè che esse non risultano formate per atti negoziali o per volontà di soggetti determinati, ma, per apprensione originaria del
suolo da parte di una comunità.
L’apprensione, o l’appartenenza originaria dei beni alla comunità, si traduce in conseguenza in un regime dei beni tale da sottrarli alla disponibilità dei singoli e
trasmetterli alle generazioni future.
Questa specie di proprietà collettiva, pur nelle diverse sue manifestazioni, che si vanno ad analizzare brevemente, nelle quali elementi di diritto pubblico e di diritto privato si riscontrano in diversa misura, si ascrive piuttosto alla sfera pubblicistica, per il dato fondamentale e caratterizzante dell’indisponibilità del diritto d’uso e di godimento della cosa, da parte del singolo partecipante alla comunione (del membro del gruppo) e dell’assenza in assoluto del potere di disporre della quota di partecipazione (il “godere” è strettamente personale o familiare, il “disporre” non sussiste).
Possiamo perciò parlare di una proprietà collettiva di diritto pubblico, distinta dalle forme di proprietà collettiva ascrivibili al modello della comunione privatistica (come forma di appartenenza dei beni “in comune a più persone”) , rispetto alla quale sussistono alcuni tratti comuni, ma prevalgono i tratti differenziali.
Che accanto alla proprietà pubblica e alla proprietà privata (art. 42 Cost.) il nostro ordinamento conosca la proprietà collettiva, si può affermare fondatamente (pur essendo ancora presente in Costituzione una visione delle situazioni proprietarie marcatamente individualista); chè sia la proprietà pubblica che la proprietà privata presentano in alcune loro forme una componente collettiva.
La proprietà “privata”, nei casi, appunto, di “comunione”, si imputa sullo stesso bene (sulla stessa cosa che si traduce in una pluralità di beni giuridici) a più persone.
La proprietà “pubblica” in alcuni casi nasconde forme di proprietà “individuali” dell’ente pubblico come soggetto giuridico (i beni patrimoniali dello Stato, delle province, etc.: art. 826 ss., Cod. civ.), ma in altri casi l’imputazione “formale” della titolarità del bene alla persona giuridica pubblica nasconde diritti, che in determinati casi (come nel caso degli usi civici esercitati da una comunità su
beni intestati al Comune) vengono ascritti ai diritti di natura dominicale, dando luogo a forme di appartenenza collettiva.
Invero, nel concetto di “pubblico” come predicato della proprietà nella
lettera dell’art. 42 Cost., si nascondono due diversi concetti, quello “di pubblico” come “dello Stato o di un ente pubblico” e quello “di pubblico” come “di una collettività”; “pubblico” come“collettivo” .
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