Per una vera riforma sull’autonomia dell’Università

Condividiamo con voi questa proposta di legge pubblicata sul sito internet ROARS, che si occupa di Università e di Ricerca, pubblicato il 12.07.2018
https://www.roars.it/online/ecco-la-proposta-di-legge-roars-norme-in-materia-di-universita-personale-accademico-e-reclutamento/

di Nicola Casagli e Umberto Izzo


Nel momento in cui prende avvio la politica universitaria del nuovo “governo del cambiamento”, Roars ritiene utile intervenire con delle proposte costruttive, già formulate come Proposta di legge. Si tratta di 21 articoli che riformano in senso migliorativo diversi aspetti critici della vita universitaria. C’è il ripristino e la difesa dell’autonomia universitaria (Art. 1, 2 e 4, 17), la semplificazione amministrativa (Art. 3, 7, 9, 10, 12), la riforma del reclutamento (Art. 5), la soppressione dell’Anvur e l’uso dei conseguenti risparmi per il sostegno al diritto allo studio (Art. 8), la regolamentazione dell’uso della bibliometria (Art. 13), l’abrogazione del numero chiuso (Art. 14), la riforma del dottorato e del post-dottorato (Art. 15 e 16), senza dimenticare il fondo di finanziamento ordinario (Art. 20) e anche la realizzazione di una imponente e innovativa infrastruttura per la ricerca (art. 21) che ci permetterà di competere con le altre grandi nazioni.

Norme in materia di Liberazione delle Università, del personale accademico e del reclutamento, nonché delega al governo per ripristinare l’Autonomia del sistema universitario

TITOLO 1 – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

Art.1 – Riforma del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

  1. E’ fatto obbligo di scolpire in altorilievo sulla facciata del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di appendere in ogni ufficio del Ministero il testo integrale dell’art. 6, comma 1, della Legge 9 maggio 1989, n.168, che recita: “Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

 

Art.2 – Giuramento di fedeltà all’Autonomia universitaria

  1. Tutti i dipendenti del MIUR sono tenuti a prestare quotidianamente giuramento secondo la seguente formula, mutuata dall’art. 6, comma 2, della Legge 9 maggio 1989, n.168: “Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E’ fatto divieto di applicare disposizioni mediante circolare.
  2. Si sottolinea: “E’ esclusa l’applicabilità di disposizioni emanate con circolare.”
  3. Sì, è proprio scritto: “E’ esclusa l’applicabilità di disposizioni emanate con circolare.”
  4. Ancora? Dobbiamo tatuarvelo sul dorso delle mani?
  5. È parimenti vietato applicare disposizioni mediante FAQ o email del MIUR, dell’ANVUR o del CNGR, ovvero con i sistemi informatici del CINECA finanche con le linee guida dell’ANAC.

 

 

Art.3 – Divieti e sanzioni

  1. E’ fatto divieto assoluto al MIUR di emanare decreti ministeriali, decreti direttoriali, atti di indirizzo, direttive, linee guida e qualsivoglia forma di nota che interferisca con l’autonomia universitaria nello svolgimento dell’attività didattica e di ricerca e della libertà di studio e di insegnamento dei docenti.
  2. La violazione del presente articolo costituisce reato nonché illecito amministrativo, punibile con la reclusione fino a 5 anni, di cui ogni caso due anni in regime di 41-bis, e con una sanzione patrimoniale fino a 10 milioni di euro da devolvere al supporto dei giovani ricercatori.
  3. Il reato è imprescrittibile.

 

 

 

TITOLO 2 – ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITÀ E RECLUTAMENTO

 

Art.4 – Liberazione, autonomia e sua tutela

  1. La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogata.
  2. Tutta.
  3. E i suoi lavori preparatori sono cancellati dall’archivio parlamentare.
  4. Nell’esercizio della propria Autonomia, le Università possono liberamente adottare le modalità organizzative del sistema universitario ivi previste, ovvero quelle previgenti, ovvero qualsiasi altra in uso presso paesi europei ed extraeuropei, purché conforme alla missione istituzionale dell’Università come prevista agli artt. 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.
  5. È tassativamente vietata la legiferazione statale, regionale e delle province autonome, sotto qualsiasi forma, in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché qualsivoglia delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario.

 

Art.5 – Reclutamento, ruolo e carriera dei professori

  1. Il ruolo dei professori universitari prevede, come in tutto il mondo civile, tre fasce: professori universitari, professori associati e professori aggregati.
  2. Il ruolo unico dei professori universitari, articolato nelle tre fasce, è sempre a tempo indeterminato.
  3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato sono inquadrati nella fascia dei professori aggregati.
  4. Le Università fissano, nella propria autonomia, i criteri di reclutamento, tramite selezione pubblica, e di progressione fra le fasce, come si fa nel mondo civile e come si è fatto in Italia per circa novecento anni, incentivando il reclutamento di docenti esterni.
  5. Le Università incoraggiano e agevolano lo scambio temporaneo o definitivo di professori fra sedi universitarie sulla base di accordi informali fra docenti di pari ruolo.
  6. E’ abrogato l’Atto di Indirizzo MIUR n.39/2018, avente ad oggetto l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, ed è fatto per sempre divieto di confondere l’Autonomia con la corruzione.
  7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è tassativamente vietato l’uso dei punti organico per qualsivoglia scopo e applicazione.
  8. La violazione della disposizione al precedente comma è punibile con la reclusione per tutto il tempo necessario a scrivere un milione di volte la frase: “i professori e i ricercatori non sono numeri, sono persone”.

 

 

Art.6 – Università telematiche

  1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le Università telematiche non statali non sono più riconosciute dal MIUR come soggetti in grado di erogare titoli di studio legalmente riconosciuti.
  2. Esse potranno continuare ad operare legalmente sul libero mercato dei videogiochi di ruolo.
  3. E’ fatto assoluto divieto di costituire nuove università telematiche, se non in ambiente Playstation, Xbox o Nintendo.

 

 

 

TITOLO 3 – QUALITÀ E EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art.7 -Semplificazione amministrativa e Autonomia universitaria

  1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale delle Università e degli Enti di Ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge n.168 del 9 maggio 1989, non si applicano alle Università statali e agli Enti di Ricerca le norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’ISTAT di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196.
  2. Non si dica che non si può fare, perché la stessa norma è reiterata ogni anno per consentire alla RAI di continuare ad esistere.

 

Art.8 – Soppressione della Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

  1. A decorrere dal 1° novembre 2018 l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) è soppressa.
  2. Il personale dell’Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con l’unico obbligo di giocare a Tetris.
  3. E’ proibita qualsivoglia forma di valutazione dei professori universitari che non sia basata su processi di revisione tra pari.
  4. L’unico adempimento di legge gravante sullo svolgimento dei processi di revisione tra pari di cui al precedente comma consiste nella previsione dell’obbligo che l’intero procedimento di valutazione e il suo esito siano resi pubblicamente accessibili a tempo indefinito sul web a cura dell’Università responsabile del processo di valutazione, recando i nomi dei soggetti valutati e dei soggetti valutatori, i quali devono operare nella consapevolezza di assumersi la responsabilità accademica del proprio operato anche oltre la loro vita terrena.
  5. La sede dell’ANVUR di Via Ippolito Nievo n.35 in Roma dovrà essere rasa al suolo dai reparti speciali Subacquei ed Incursori della Marina Militare; il terreno di fondazione dovrà essere successivamente arato e i solchi dovranno essere cosparsi di sale, di rigorosa produzione nazionale, in modo tale che nulla potrà più crescere sul suo suolo.
  6. L’intera produzione di carta ricavata dalla soppressione della VQR, della SUA, dell’AVA, del TECO, dell’ASN e di qualsivoglia altra stramberia burocratica dell’Agenzia, potrà essere destinata utilmente alla combustione nelle centrali termoelettriche dei gestori nazionali, senza alcun onere per lo Stato.
  7. I documenti originali degli atti firmati dai Presidenti dell’ANVUR nel periodo di attività dell’ente sono bruciati e le relative ceneri sono sparse dalla Rupe Tarpea con cerimonia solenne alla presenza del Presidente della Repubblica il 25 aprile successivo all’entrata in vigore della presente legge.

 

Art.9 – Soppressione della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP)

  1. A decorrere dal 1° novembre 2018 le società del Gruppo CONSIP sono sciolte.
  2. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente articolo di effettuare qualsivoglia tipologia di attività.
  4. Al personale delle società del Gruppo CONSIP, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sarà assegnato il reddito di cittadinanza con divieto assoluto di espletare ulteriori attività lavorative.
  5. Ai professori universitari è consentito di approvvigionarsi sul libero mercato, anche su Amazon ed eBay, allorquando ne ravvisino la convenienza e l’economicità.

 

Art.10 – Regolamentazione del CINECA

  1. L’affidamento diretto di incarichi al CINECA dai propri consorziati (Università, MIUR, ecc.) costituisce grave violazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. In ogni caso nessun servizio informatico prodotto e gestito da CINECA potrà richiedere ai professori universitari più di tre click per fare qualsiasi cosa.

 

Art.11 – Difesa della lingua nazionale

  1. Nel prevedere norme e disposizioni attinenti alle attività dell’Università è fatto tassativo divieto di impiegare acronimi, sigle e abbreviazioni così come neologismi e inutili anglicismi.
  2. I trasgressori sono condannati a campi di rieducazione all’uso della lingua italiana impartiti ogni estate dall’Accademia della Crusca, cui è attribuita la vigilanza sul rispetto del presente articolo.
  3. In caso di recidiva, i trasgressori potranno tornare in servizio solo dopo aver dimostrato di saper redigere norme in terzine dantesche.

 

Art.12 – Trattamento dei dati

  1. E’ severamente vietato al MIUR, e a tutte le Università, predisporre moduli che richiedono dati e informazioni già in possesso delle stesse amministrazioni o comunque inutili.
  2. L’applicazione delle disposizioni del precedente comma comporta che il personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Università possa dimezzare l’orario di lavoro, a parità di retribuzione e di posizione posizione giuridica ed economica.

 

Art.13 – Divieto di esercizio della bibliometria

  1. La Repubblica Italiana riconosce l’infondatezza scientifica della bibliometria e la considera una pseudoscienza, alla stregua delle scie chimiche, del metodo stamina, della cabala e degli oroscopi.
  2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è tassativamente vietato l’esercizio della bibliometria per qualsivoglia scopo e applicazione.
  3. La violazione della disposizione al precedente comma costituisce reato nonché illecito amministrativo, punibile con una sanzione patrimoniale di un milione di euro per ogni unità di H-index.
  4. L’uso illecito della bibliometria per scopi di valutazione costituisce circostanza aggravante ed è punibile con la reclusione con obbligo forzato al conteggio delle stelle del firmamento, per tutto il tempo che sarà necessario.
  5. Le pubblicazioni si valutano in base al contenuto, e non al contenitore, magari dopo averle lette.
  6. L’unica forma di interferenza consentita nella Libera attività di pubblicazione dei professori e ricercatori è l’incentivazione di ogni forma di Open Science.

 

 

 

TITOLO 4 – DIRITTO ALLO STUDIO E ACCESSO ALLA FORMAZIONE SUPERIORE

 

Art.14 – Corsi di laurea e laurea magistrale

  1. I test di ingresso e il numero chiuso ai corsi universitari di laurea e di laurea magistrale sono abrogati alla data di entrata in vigore della presente Legge, ed è fatto divieto di ripristinarli in qualsivoglia forma.
  2. In applicazione dell’art.34 della Costituzione e nel libero esercizio della propria Autonomia, le Università provvedono alla assegnazione di borse di studio, assegni ed altre provvidenze, agli studenti capaci e meritevoli.
  3. Si sottolinea che all’art.34 della Costituzione c’è scritto proprio “borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze”. Non c’è scritto prestiti d’onore, pertanto che a nessuno venga in mente anche la sola idea di proporli.

 

Art.15 – Disposizioni in materia di dottorato di ricerca

  1. Il titolo di dottorato di ricerca è conferito dalle Università a dimostrazione della capacità del dottorando di condurre ricerca scientifica di alto livello basata su uno studio originale prodotto in modo indipendente.
  2. Per iniziare la procedura di ammissione il candidato deve ottenere la dichiarazione scritta di un docente che si impegna a supervisionare la tesi.
  3. Il programma di studi del dottorato può essere definito dal Dipartimento o può essere predisposto autonomamente dal dottorando, sotto la responsabilità del supervisore.
  4. L’ammissione al dottorato è concessa quando il progetto di ricerca è stato approvato dal Dipartimento.
  5. Un esame finale deve essere sostenuto al termine del progetto di ricerca, senza alcuna limitazione di tempo, se non connessa alle esigenze della ricerca.
  6. Al fine di garantire il diritto costituzionale all’istruzione superiore ai capaci e ai meritevoli, è fatto assoluto divieto di utilizzare, ai fini del dottorato di ricerca, pratiche astruse quali: cicli, consorzi, accreditamenti, collegi, concorsi unici centralizzati, limitazione di tempo e di libertà di ricerca.
  7. I dottorati senza borsa non hanno senso di esistere.
  8. Ai dottorandi senza borsa alla data di entrata in vigore della presente legge verrà assegnata la borsa di studio utilizzando a tal fine i risparmi per il bilancio dello Stato determinati dalla soppressione delle retribuzioni dei commissari ANVUR.

 

Art. 16 – Disposizioni in materia di post-dottorato

 

  1. L’investimento profuso dall’Università sulla formazione scientifica del Dottorando deve essere oggetto di piena valorizzazione. Per questo motivo, al termine del percorso triennale, i Dipartimenti sceglieranno i dottori di ricerca che hanno dimostrato maggiore capacità e inclinazione al percorso scientifico e garantiranno loro la prosecuzione delle attività di ricerca intraprese, mediante assegni di ricerca o borse di ricerca post-dottorato.
  2. In ossequio al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Costituzione della Repubblica Italiana, le Università promuovono le condizioni che rendono effettivo il Diritto al Lavoro di Ricerca, attraverso l’indizione di concorsi volti ad assicurare un adeguato inquadramento agli studiosi capaci e meritevoli.
  3. L’attività post-dottorato non può essere svolta a titolo gratuito. Ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, al ricercatore deve essere garantita “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

 

 

 

TITOLO 5 – DELEGA LEGISLATIVA

 

Art.17 – Delega al Governo

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare tutte le riforme universitarie prodotte nell’ultimo ventennio.
  2. Senza pietà.

 

 

 

TITOLO 6 – NORME FINANZIARIE

 

Art.18 – Accise

  1. In aggiunta alle risorse finanziarie già previste nel Bilancio dello Stato, il finanziamento delle Università e della Ricerca è incrementato mediante la destinazione integrale delle accise su gioco d’azzardo, sul fumo e sulla liberalizzazione delle droghe leggere.

 

Art.19 – Erogazioni liberali

  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei periodi d’imposta successivi a quello dell’entrata in vigore della presente legge, a favore delle Università pubbliche statali, spetta un credito d’imposta nella misura dell’85 per cento delle erogazioni effettuate.

 

Art.20 – Fondo di Finanziamento Ordinario

  1. È severamente vietato l’uso di modelli di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario che prevedano livelli di complessità computazionale superiori alla divisione a due cifre.
  2. Sono abrogati il costo standard e la premialità.
  3. I trasgressori saranno puniti con un periodo di detenzione di durata pari al tempo necessario per calcolare, con il solo ausilio di carta e matita copiativa, l’Indicatore Standardizzato di Performance Dipartimentale (cd. ISPD) per tutti i dipartimenti d’Italia.
  4. Qualora il tempo computato secondo le disposizioni del precedente comma, si rivelasse inferiore all’aspettativa di vita, si applica comunque l’ergastolo.

 

 

TITOLO 7 – GRANDI OPERE

 

Art.21 – Strabiliante infrastruttura di ricerca

  1. Si autorizza, senza oneri per lo Stato, l’avvio della costruzione del tunnel fra i Laboratori Nazionali del Gran Sasso e quelli del CERN di Ginevra.
  2. Nei cantieri potranno utilmente lavorare a titolo gratuito e senza oneri per lo Stato, tutti coloro che hanno partecipato, negli ultimi venti anni, in forma diretta ed indiretta, alle riforme universitarie.
  3. Il personale dell’ANAC è invitato a vigilare sui cantieri, insieme ai pensionati della Legge Fornero riformata, piuttosto che continuare a normare ogni dettaglio della vita accademica, con strumenti di dubbia legittimità e di sicura e assoluta inopportunità.
  4. La direzione del cantiere, con obbligo di guidare personalmente la fresa di scavo del tunnel, è affidata, per chiara fama, al Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in carica al momento della entrata in vigore della legge 240/2010.

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