Non solo Cucchi. Perchè il sistema carcerario non funziona

di Massimo Bordin

Il caso di Stefano Cucchi e quello della detenuta di Rebibbia che ha lanciato la figlioletta dalle scale uccidendola all’istante hanno rilanciato l’annoso problema del sistema carcerario italiano. La retorica illuminista di Voltaire sosteneva che “la civiltà di un paese si giudica dalle condizioni delle sue carceri”. A fargli eco Cesare Beccaria, Fedor Dostoevskij e molti altri. Chi scrive, invece, ha sempre ritenuto che il problema del disagio sociale risieda nel sistema economico, ma senza dubbio il nostro sistema carcerario è uno dei peggiori del mondo, sia per l’obsolescenza delle strutture che per i pessimi risultati in termini di funzione riabilitativa della pena.

Propongo allora un abstract di Lucrezia Cadamuro, studiosa del sistema carcerario e nel 2017 volontaria nell’Istituto penitenziario di Granollers vicino Barcellona. Vi trovate costi per la collettività e modelli rieducativi a confronto perchè prima di giudicare (anche i Cucchi, anche le “guardie”), occorre conoscere. (QUI, lo studio completo scaricabile gratuitamente).

Il Diritto di Punire ed il Carcere

di Lucrezia Cadamuro

Le dinamiche tipiche del carcere portano notevole difficoltà nel reinserimento nel tessuto sociale al termine della pena, contando che in Italia, dei 130 € che lo stato italiano spende quotidianamente per detenuto, solo 5,46 € sono riservati ad investimento nel percorso di rieducazione e reinserimento. Tra l’altro si conta che, all’interno del carcere, per ogni singolo agente di polizia, vi siano 150 detenuti da sorvegliare. Solo il 23% delle persone detenute partecipa ad un corso scolastico di qualsiasi grado. Per di più, nell’ultimo anno, solo il 31,95% dei detenuti delle nostre carceri ha lavorato, di cui l’82% impegnato in servizi interni all’istituto. I cosiddetti educatori, che seguono il percorso personale ed educativo dei detenuti per il loro successivo reintegro nella società, sono circa il 35% in meno dei 1376 previsti. I mediatori culturali, invece, nelle carceri italiane sono 223, ossia pari a 1,13 ogni cento detenuti stranieri. Wacquant definì nel Duemila il passaggio “da uno stato sociale ad uno stato penale”[1]: lo Stato, reso impotente dalle forze produttive globalizzate che gestiscono l’economia in maniera sempre più indipendente dal livello territoriale, deve mantenere le condizioni di legge e di ordine che favoriscono la produzione. Così, a partire dai primi anni novanta, si diffusero nuovi metodi di controllo basati, per esempio, su politiche criminali a tolleranza zero che estendono la qualifica di criminale al complesso dei fenomeni devianti. Questo portò un ricorso sempre più metodico alla detenzione e, nonostante i presupposti legislativi, ad un disinteresse nei confronti della pena, intesa come percorso di reinserimento e rieducazione. In Italia, le sanzioni non carcerarie sono esclusivamente previste in sostituzione di pene detentive brevi o come misura alternativa. Tra queste rientrano la semilibertà (prevista per pene non superiori ai sei mesi o dopo l’espiazione di metà della pena), l’affidamento in prova al servizio sociale (limitatamente a pene non superiori ai tre anni) e la detenzione domiciliare applicabile a soggetti meritevoli di particolare tutela, come madri di figli infradecenni (nonostante questo, però, nel 2016 si contavano ancora 41 bambini conviventi in istituto con la madre e 8 donne incinte), ultrasettantenni, minori di ventuno anni e persone in gravi condizioni di salute. Nonostante questo, i soli istituti riconducibili al paradigma conciliativo sono la giustizia di pace ed il procedimento minorile. Negli altri ordinamenti penali europei le sanzioni non detentive sono applicate come pene principali ed il loro utilizzo supera di circa dieci volte l’utilizzo che se ne fa nel nostro ordinamento. A tal proposito i “social impact bond”, utilizzati principalmente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, sono progetti d’investimento sociale basati sulla raccolta di fondi privati rivolti al reinserimento socio-lavorativo dei detenuti. Questi hanno contribuito ad abbassare del 7.5% la recidiva.


Il disimpegno nei confronti dell’aspetto rieducativo della pena determina alti tassi di recidiva
 che percorrono le statistiche degli ultimi vent’anni. Nel 2007 Fabrizio Leonardi, direttore dell’Osservatorio delle misure alternative, ha svolto uno studio riferito ad un campione di 11.336 persone che, nel 1998, avevano estinto il reato tramite l’affidamento in prova al servizio sociale. Risulta che, fino al 2005, i recidivi erano il 19%. Per coloro che non hanno trascorso nemmeno la prima parte della detenzione in carcere il livello scende al 16%. Tra coloro che invece scontarono la pena interamente in carcere il 68.45% ha commesso nuovi reati, mentre la media europea è tra il 15 ed il 20%. Attualmente nelle carceri italiane vi sono 58.223 detenuti di cui oltre 7 mila sono stati in carcere per più di cinque volte e meno del 37% sono alla prima esperienza detentiva.

Un altro problema che invade le carceri italiane è il sovraffollamento. Dal 2002 il numero di detenuti continuò ad essere in costante crescita fino al 2006, anno in cui, attraverso una legge di indulto, vennero liberati circa 27.000 carcerati. Ciò con l’evidente obiettivo di fronteggiare – temporaneamente – l’emergenza del sovraffollamento che, con un tasso del 140%, ci rendeva secondi solo alla Grecia. Alla fine del 2005 i detenuti presenti negli istituti penitenziari erano 60.000, a fronte di 40.000 posti regolamentari. Come registra il “Dipartimento di amministrazione penitenziaria”, però, nei cinque anni successivi all’emanazione dell’indulto, si sono riaperte le porte del carcere per il 33,92% dei beneficiari.       L’intervento legislativo “svuota carceri” del 2015 non è riuscito a dare un gran contributo, poiché secondo il monitoraggio predisposto dal Ministero della giustizia, il 46% delle 1000 misure cautelari adottate nel 2015, dopo l’entrata in vigore della norma, ha fatto ricorso alla detenzione carceraria. Nella media europea, le persone detenute senza condanna definitiva, quindi in custodia cautelare, sono il 21,5% di tutti i detenuti. In Italia sono invece il 34,8%. I reati per cui le persone sono detenute sono prevalentemente reati contro il patrimonio (24,9%), seguiti dai reati contro la persona (17,7%) e da quegli riguardanti stupefacenti (15,2%). Legato al problema del sovraffollamento vi è quello che concerne la garanzia del diritto di salute –  non riconducibile solo al trattamento sanitario, ma anche al diritto di vivere in un ambiente salubre – per cui l’Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo.       Il punto di rottura avvenne nel 2013 con la sentenza Torreggiani. Quest’ultimo denunciò condizioni invivibili nel carcere di Busto Arsizio: recluso per 19 ore al giorno in una stanza di 9 mq (ridotta ulteriormente dal mobilio) con altre due persone; impossibilitato a farsi la doccia per mancanza di acqua calda e costretto a dormire al terzo piano di un letto a castello con il volto distante 50 cm dal soffitto, tanto da non potersi nemmeno girare.           L’Italia venne condannata poiché incapace di garantire i 3 mq sotto i quali vi è una violazione del diritto del detenuto. Venne inoltre richiamata ad un maggiore utilizzo delle misure sanzionatorie non privative della libertà; all’adozione di regimi il più aperti possibile e alla riduzione al minimo della custodia cautelare in carcere. Dopo un anno, la Corte EDU si dichiarò soddisfatta degli interventi messi in atto dal governo, pur constatando che le condizioni degli istituti penitenziari erano ancora lontane dalla soglia della vivibilità. Difatti, nel 2017, nell’8,1% degli istituti visitati dall’associazione Antigone il riscaldamento in cella non risultava funzionante; nel 43% degli edifici mancava l’acqua calda nella cella; nel 58,1% dei casi le celle non disponevano di docce e il 4,7% non presentava ancora un wc separato dal resto della cella.

Ultimo elemento che caratterizza la vita nel carcere è la perpetua sottomissione a dinamiche dispotiche, la distorsione della pena nella violenza. Oltre a quella psicologica a cui il detenuto, “sempre in bilico tra deliri di onnipotenza e senso di impotenza” come dice Ivo Lizzola, Professore di Pedagogia della marginalità e della devianza, è continuamente sottoposto (“le domandine” da rivolgere alle guardie, i cancelli, le sbarre), ve n’è anche una fisica. Non dimentichiamo il caso di Stefano Cucchi (morto il 22 ottobre del 2009) tuttora aperto; i cosiddetti “fatti di Asti” che videro un gruppo di agenti torturare quotidianamente due detenuti dal 2004 al 2005; infine il caso di Rachid Assarag che, nel 2010, è riuscito a far entrare illegalmente nel carcere di Parma un registratore per denunciare i pestaggi subiti che non terminarono neanche 6 anni dopo, quando, nel carcere di Piacenza, dieci agenti lo malmenarono per due volte nell’arco di cinque ore. Tutti i casi riportati vennero archiviati come “uso legittimo della forza”. Questo non significa che non ci si sia resi conto dell’entità di tali violenze. Nel caso di Asti il giudice aveva difatti chiaramente detto di non poter punire i colpevoli, poiché nella legislazione italiana al tempo non esisteva ancora il reato di tortura, né una “semplice circolare del DAP riguardante l’uso legittimo (e l’abuso illegittimo) della forza da parte degli agenti penitenziari”[2]. L’articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) afferma che “nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti” né in tempo di pace, né in tempo di guerra. All’articolo 7 la Dichiarazione invita tutti gli Stati membri dell’Onu a prevedere, all’interno del proprio codice penale, il reato di tortura. L’urgenza di tale problema è stata sottolineata dal Papa Francesco quando, nel 2013, ha introdotto il reato di tortura nel codice penale dello Stato della Città del Vaticano, difendendo così il principio “pro homine”, ovvero il principio della garanzia e della tutela della dignità umana. Così il 14 luglio 2017 si giunse ad introdurre nel codice penale italiano il nuovo articolo 613bis che sancisce l’esistenza ed i limiti del reato di tortura.

 

Il tasso di suicidi nelle carceri italiane (morti ogni 10.000 persone) è salito dall’8,3% del 2008 (anno di entrata in vigore della riforma della sanità penitenziaria) al 9,1% del 2017, in numeri assoluti significa passare dai 46 morti nel 2008 ai 52 del 2017. QUI il report in versione integrale.

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