La democrazia rappresentativa in Svizzera: la netta separazione fra potere esecutivo e potere legislativo

di Leo Zaquini

Situazione attuale dell’Italia
Il risultato delle elezioni del 4 marzo offre la possibilità e l’opportunità di superare in Italia la visione partitica dell’organo esecutivo.
Secondo tale visione l’organo esecutivo (il Governo) dovrebbe in qualche modo rispettare le direttive di qualche partito o coalizione tra partiti e quindi dovrebbe come « appartenere » ad essi.
Al contrario sia la Costituzione italiana che la prassi di altri paesi democratici mettono in evidenza il fatto che le attribuzioni legislative, la sintesi delle opinioni diverse e quindi l’approvazione od il rifiuto delle singole leggi sono competenze del Parlamento e non del Governo il quale è un organo esecutivo collegiale, spesso opportunamente scollegato da qualche partito e pertanto intrinsecamente a-partitico e che sarebbe opportuno rappresentasse tutti i partiti, o quanto meno i maggiori presenti in Parlamento.
I rappresentanti nell’esecutivo dovrebbero operare collegialmente.
La collegialità del Governo è definita chiaramente anche nella Costituzione italiana, che dichiara :«I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri » (Art 95).
Il rifiuto della a-partiticità, della rappresentatività delle diverse posizioni politiche e quindi della neutralità degli esecutivi rispetto alle leggi (la cui approvazione o meno è compito degli organi legislativi) ed il rifiuto della collegialità comporta una degenerazione dei sistemi della democrazia rappresentativa.
In base a tale degenerazione invece che approvare o rifiutare le singole leggi proposte mirando al bene collettivo, tenendo conto delle diverse opinioni ed interessi, i rappresentanti dei cittadini degenerano in «funzionari dei partiti» e vengono artificiosamente divisi in una sorta di «bande contrapposte» dette : «maggioranza» ed «opposizione», definite a priori e senza legame con il contenuto delle singole leggi.
In questa visione si dà poi per scontato che la «maggioranza» decida anche senza ascoltare, mentre l’«opposizione» si opponga comunque ed a priori, e questo anche forzando la volontà ed il buonsenso dei singoli rappresentanti i quali invece sono individualmente chiamati dalla Costituzione a «rappresentare la nazione» (Art 67), non il partito.
Questa degenerazione influenza molto negativamente la qualità delle leggi approvate. Siccome poi spesso i ruoli tra «maggioranza» ed «opposizione» si invertono, le leggi approvate nella legislatura precedente vengono modificate da quella successiva.
C’è chi spaccia questa degenerazione come «governabilità» e «stabilità», mentre è vero il contrario dato che si crea una perenne instabilità delle leggi stesse.
Le conseguenze sono nefaste.
Il caso delle leggi elettorali in eterno rifacimento, è esplicito ed eclatante.
Le elezioni del 4 marzo escludono l’esistenza del «partito piglia tutto», e questo fatto à da considerarsi una fortuna ed una opportunità.
Qui di seguito, presentiamo in modo sintetico uno dei modi possibili per la formazione di governi rappresentativi e collegiali.

La democrazia rappresentativa in Svizzera
Il governo federale svizzero à chiamato : «Consiglio Federale», composto da 7 membri.
Questo governo à elettivo e rappresentativo in quanto i membri del governo (i ministri) sono eletti individualmente ed uno dopo l’altro dal Parlamento a camere congiunte («Assemblea nazionale») ed è in vigore la prassi, non prescritta dalla Costituzione, di eleggere i membri del governo rispettando la regola di sceglierli tra quelli indicati dai 5 maggiori partiti presenti nel Parlamento federale.
I candidati possono non essere membri del Parlamento.
L’elezione per ciascuno di loro segue la regola che risulta eletto chi supera il 50 % dei voti.
Dopo le prime tre votazioni non sono ammessi nuovi candidati e ad ogni votazione successiva vengono esclusi i candidati che hanno ottenuto il minor numero di voti.
Inoltre l’articolo 177 della Costituzione federale svizzera dichiara: «Il Consiglio Federale decide in quanto autorità collegiale».
La collegialità à effettivamente garantita dal fatto che, una volta eletti, i membri del Consiglio Federale (il Governo federale) non possono esprimersi a titolo personale nè riferire le divergenze all’interno del Consiglio, tanto meno possono esprimere pareri ed
opinioni «di partito». La prassi qui esposta è detta anche «formula magica» ed è in vigore da quasi 60 anni (1959).
Oltre al rispetto della rappresentatività nei confronti delle diverse correnti politiche rappresentante dai diversi partiti, il Parlamento cerca di assicurare anche il rispetto delle regioni linguistiche (che in Svizzera corrispondono anche a differenze culturali).
I governi federali svizzeri hanno sia il pregio della a-partiticità (le eventuali proposte legislative o decisioni del Governo non sono riconducibili a nessun partito), sia il pregio della «stabilità». Infatti ogni ministro è eletto nel suo ruolo in modo
simile a come in Italia viene eletto il Presidente della Repubblica.
In Svizzera il Presidente, che è al tempo stesso Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, è in carica per un anno a rotazione tra i membri dell’esecutivo ed è eletto dall’Assemblea nazionale (le due camere congiunte).

Altri casi e contesti
L’esempio svizzero è forse il più chiaro, e probabilmente il più facile da riprodurre, dato che non richiederebbe alcuna modifica alla Costituzione italiana.
Tale sistema non è definito dalla Costituzione federale svizzera, ma è semplicemente una prassi ed una consuetudine.
Si tenga poi presente che esso è riprodotto in forme diverse in molti cantoni, ognuno dei quali può essere visto come un esempio a sè, sebbene spesso l’esecutivo cantonale sia frutto del voto popolare diretto (e pertanto, richiederebbe una modifica della legge elettorale).
Anche gli esecutivi cantonali e comunali hanno quindi le caratteristiche della rappresentatività (vi fanno parte i candidati eletti, e quindi rappresentativi dei diversi partiti) e, una volta eletti, i membri degli esecutivi sono tenuti a rispettare la collegialità nelle forme indicate nel paragrafo precedente.
La distinzione tra potere esecutivo e potere legislativo e la netta separazione delle due funzioni è comunque presente non solo in Svizzera ma in molti altri paesi.
Citiamo solamente i casi più noti, conosciuti anche ai meno specialisti.
Sia in Francia che negli USA, come noto, i capi degli esecutivi sono eletti direttamente dai cittadini. L’elezione è distinta e separata da quella degli organi legislativi.
Gli esecutivi di questi paesi, pur godendo dei poteri specifici a loro attribuiti, non godono quindi di nessuna «governabilità» dato che le leggi eventualmente da loro proposte possono venire bocciate dall’organo legislativo.

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